Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal 22 marzo
Il 22 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni, per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte alle attività produttive.
Il documento contiene una serie di tutele e misure di sostegno per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti che resteranno in vigore per tutto il 2021.
Per ora stanziati 32 miliardi di euro
Lo stanziamento previsto è pari a 32 miliardi di euro e il Presidente del Consiglio ha rimandato al Documento di Economia e Finanza il compito di trovare ulteriori risorse per l’introduzione di ulteriori misure.
Ecco le principali novità.
PROROGA DELLE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI Concesso più tempo per mettersi in regola
All’art. 5 viene confermata la proroga della scadenza di alcuni adempimenti, annunciata con Comunicato dal Ministero delle Finanze. Riepiloghiamo i nuovi termini.
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata
30 aprile
10 maggio
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Cosa succede alla Cassa Integrazione
Il Decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal Decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti: Rilancio, Agosto e Ristori, e infine dalla Legge di Bilancio 2021.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni:
di trattamento ordinario (Cigo) per ulteriori 13 settimane, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021
di assegno ordinario (Aso) o Cassa integrazione n deroga (Cigd) per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021
di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda).
La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale.
L’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro o essere erogata direttamente dall’Inps.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO Fino a fine giugno (e in alcuni casi fine ottobre) si continua a non licenziare
Per ciò che attiene al divieto di licenziamento:
è confermato, fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate, per tutte le aziende
mentre viene prorogato fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE Si possono prorogare per ulteriori 12 mesi, entro il termine massimo dei 24
Il decreto conferma per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato: ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, ammette la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del decreto in argomento e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
INDENNITÀ LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI Erogazione di indennità una tantum per le categorie più colpite dalla chiusura
Si prevede il riconoscimento di un’ulteriore una tantum di complessivi 2.400 euro, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, a favore delle seguenti categorie di lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti:
stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati alle vendite a domicilio;
dello spettacolo;
a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Entro il 30 aprile va presentata la domanda all’INPS
La domanda per le indennità deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI Variabile a seconda del reddito percepito nel 2019
Un’indennità di importo variabile a seconda del reddito percepito nel 2019, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
La disposizione prevede, con riferimento al 2019:
in caso di reddito inferiore a 4000 euro l’anno, l’indennità sarà pari a 1200 euro;
in caso di reddito compreso tra 4000 e 10000 euro l’anno, l’indennità sarà pari a 2400 euro;
in caso di reddito superiore a 10.000 euro, l’indennità erogata sarà pari a 3600 euro.
TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI Dal 1° marzo 2021 l’assenza per malattia è equiparata al ricovero
Sono prorogate al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità viene equiparata al ricovero ospedaliero. La disposizione è retroattiva nel senso che decorre dal 1° primo marzo di quest’anno.
I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, Legge 104/1992);
lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
Prevista la modalità di lavoro agile
Detti lavoratori hanno diritto di svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile. L’eventuale assenza per malattia, qualora non si possa svolgere il lavoro agile, esclude tale assenza dal periodo di comporto della malattia.
Il testo precisa anche che tali assenze - in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero - non sono rilevanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza, comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano in quella fattispecie.
PROROGA DI NASPI
È stata prorogata la Naspi fino al 31 dicembre 2021 in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito e prevede che l’indennità sia concessa a prescindere dal requisito della maturazione dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte e in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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