Decreto "Sostegni Bis": le novità per il lavoro


Decreto “Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ancora nel limbo

Il Decreto “Sostegni bis”, approvato giovedì 20 maggio dal Consiglio dei Ministri, ad oggi, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento che ha stanziato €. 40 miliardi al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate, è ancora in “terra di nessuno” a causa della nuova norma sul divieto dei licenziamenti, di cui si dirà tra poco, che sembra sia stata introdotta senza la dovuta discussione e concertazione tra le forze politiche al governo.
 
Il decreto in parola, per gli aspetti relativi al lavoro, si sostanzia in previsioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e nell’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.
 
Ricordando che il decreto non è ancora stato pubblicato, ne riportiamo le misure più significative.
 

La Naspi non si riduce fino al 31 dicembre

Per i soggetti che attualmente ricevono il trattamento di disoccupazione (NASPI), c’è una novità importante: sarà sospeso fino al 31 dicembre 2021 il calcolo delle riduzioni mensili dell’importo erogato previsto dalla disciplina ordinaria della NASPI.
Ciò vuol dire che l’importo mensile riconosciuto, non subirà la riduzione del 3% mensile dal 4° mese di percezione del trattamento di disoccupazione, come previsto dalla Legge.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (ossia, subirà la riduzione complessiva che avrebbe avuto se non ci fosse stato il periodo di sospensione).
 

Licenziamenti e cassa integrazione legati tra loro

 
Nuovo blocco dei licenziamenti per le aziende industriali manifatturiere e delle costruzioni
Per le aziende che accedono alla cassa integrazione salariale Covid-19 entro il 30 giugno 2021, è prevista la proroga del divieto di licenziamento fino al 28 agosto.
 
Il nuovo Decreto “Sostegni bis”, modifica, pertanto il precedente Decreto “Sostegni”, appena convertito in legge, che prevedeva, per le imprese che usano la cassa integrazione ordinaria (industria manifatturiera e costruzioni) da una parte, la possibilità di ricorrere ad ulteriori 13 settimane di cassa Covid-19 gratuita entro il 30 giugno e dall’altra, il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici, sempre fino al 30 Giugno.
 
Col nuovo decreto in fase di pubblicazione, però,
  • se nei mesi di maggio (ma dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto) e di giugno, si fosse utilizzata la Cassa integrazione Covid-19
  • non sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo dopo il 30 giugno
  • ma occorrerà attendere il nuovo termine del 28 Agosto.
 
Licenziamenti dopo il 30 giugno? Del doman non v’è certezza
Non sarà proprio più possibile licenziare dopo il 30 Giugno?
Dalle informazioni fin qui disponibili, la possibilità di licenziamento dopo il 30 Giugno (e prima del 28 Agosto), sembra realizzabile solo se l’azienda del comparto industriale, non abbia utilizzato la Cassa Integrazione a maggio e giugno 2021…
ma ancora non ci sono certezze.
 
Cassa integrazione ordinaria gratuita “condizionata”. Il bastone e la carota
Dal 1° Luglio per le stesse imprese sopra richiamate c’è anche una seconda novità: la Cassa integrazione ordinaria gratuita “condizionata”.
Vale a dire che:
  • dal primo luglio e fino al 31 Dicembre 2021, non avendo più a disposizione la cig emergenziale (Covid-19)
  • qualora decidano di utilizzare la cassa ordinaria (onerosa e con limitazioni alle durate)
  • tali aziende saranno esonerate dal pagamento dei contributi addizionali previsti.
 
A questa agevolazione, fa riscontro, però, il divieto di poter ricorrere a licenziamenti economici e collettivi durante l’utilizzo della Cigo.
 
Invariate le deroghe al blocco dei licenziamenti
Rimangono invariate le deroghe al blocco per i licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’attività, per la messa in liquidazione, fallimento o per accordo collettivo aziendale sugli esodi incentivati.
 
Invariato il divieto di licenziamento per le altre tipologie di imprese
Rimane invariato il divieto di licenziamento al 31 ottobre 2021 per le aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiarie di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.
 

Contratto di espansione per aziende che hanno almeno 100 dipendenti

La misura è uno strumento a sostegno dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, attraverso
  • il prepensionamento dei lavoratori
  • o l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per coloro che non possono usufruire del prepensionamento,
  • la formazione per i dipendenti per aggiornarne le competenze
  • e nuove assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate secondo le nuove esigenze dell'azienda.
 

Contratto di rioccupazione: una nuova agevolazione per l’assunzione di disoccupati

Il nuovo decreto in via di pubblicazione introduce un nuovo contratto subordinato “di rioccupazione” incentivato con l’esonero contributivo al 100%
  • fino a 6.000,00 euro, su base annua
  • riparametrato mensilmente
  • per la durata di sei mesi (quindi il massimo beneficio sarà di 3.000,00 euro).
L’obiettivo della norma è di spingere l’inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, nella fase di ripresa di attività dopo l’emergenza epidemiologica.
 
Condizioni
Condizione per l'assunzione con contratto di rioccupazione è la definizione, entro il 31 ottobre 2021, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
 
Requisiti aziendali per fruire dell’esonero contributivo
  1. I datori di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali o per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.
  2. Vi sarà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito se:
    • il lavoratore sarà licenziato durante o al termine del periodo di inserimento
    • se vi sarà un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con lo stesso livello di inquadramento del dipendente in contratto di rioccupazione.
 
Il beneficio è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti (per il Sud, per donne e giovani).
 
Ma è proprio tutto oro quello che luccica?
A una prima lettura e ricordando che la norma ancora non è stata varata definitivamente, il contratto di rioccupazione non sembra molto diverso da altri strumenti contrattuali già esistenti e che potrebbero avere caratteristiche più incentivanti rispetto a quello qui introdotto.
 

Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte e in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione.
Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
 
Compila il Form di contatto per ricevere via e-mail l’avviso sulle novità fiscali e del lavoro, pubblicate sul sito.
 

 
Seguici anche sui Social media
Studio Associato MSC LinkedIn
 
 
 
-------------------------------------------
©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
Tutti i diritti riservati.
 

Seguimi