Il contratto di somministrazione è sempre più frequentemente scelto dai datori di lavoro poiché risponde ad esigenze di flessibilità organizzativa delle risorse umane.
Non bisogna dimenticare, però che questo strumento è sottoposto ad una serie di rigide norme, non ultima la reintroduzione, con il decreto dignità, del reato di somministrazione fraudolenta.
Ricordiamo che la somministrazione a tempo determinato è ormai stata equiparata al contratto di lavoro a tempo determinato, poiché, come per quest’ultimo, la possibilità di utilizzare un lavoratore somministrato a tempo determinato senza causali, è limitata ai primi 12 mesi.
Se il lavoratore avesse già effettuato periodi di lavoro a tempo determinato direttamente presso il datore di lavoro, non potrebbe essere utilizzato come somministrato senza l’indicazione delle causali richieste.
In mancanza della forma scritta il contratto di somministrazione è considerato nullo.
Anche la mancanza dell’indicazione delle causali, per un contratto di somministrazione a tempo determinato, sia per l’utilizzo del lavoratore oltre i 12 mesi, sia per un nuovo contratto di somministrazione a tempo determinato successivo anche ad un breve periodo di contratto di lavoro a tempo determinato, determinerà la nullità del nuovo contratto stipulato.
Come per il contratto di lavoro a tempo determinato, anche per il contratto di somministrazione a tempo determinato, è necessario che la causale sia specifica e sufficientemente dettagliata con lo scopo di assicurare trasparenza, veridicità e immodificabilità delle ragioni di apposizione del termine. Ragioni che devono poter essere oggettivamente riscontrabili, in caso di controllo, da altri dati e documenti aziendali. In altri termini, non si può copiare solamente la generica dicitura che la legge riporta nel suo articolato.
Inoltre le stesse ragioni che legittimano il ricorso alla somministrazione a termine, dovranno avere i requisiti di una particolare attinenza ed essere legate alla natura delle mansioni e delle prestazioni richieste al lavoratore.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la nullità del contratto, determinerà la conseguente considerazione del somministrato quale dipendente, a tutti gli effetti, dell’azienda utilizzatrice.
Il nostro Ufficio paghe è sempre a disposizione per approfondire l’argomento e per cercare insieme la soluzione più consapevole ed appropriata.
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© Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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