Buone notizie per i datori di lavoro che avranno nella disciplina del contratto a tempo determinato uno strumento più flessibile per le esigenze aziendali.
Il Decreto lavoro, entrato in vigore il 5 maggio, aveva modificato significativamente le norme riguardanti il contratto a termine, ma tali modifiche sono state implementate recentemente dagli emendamenti approvati in commissione Senato.
Precisiamo che la nuova normativa così riscritta, sarà definitiva solamente a seguito della conversione in Legge (ancora non avvenuta) del Decreto e dei suoi emendamenti.
Secondo la normativa ancora oggi vigente la disciplina del contratto a termine prevede una durata massima di 24 mesi, ma qualora il rapporto durasse più di 12 mesi, è necessaria la presenza di una causale.
L’obbligo di indicare la causale, sussiste in due casi distinti:
N.B. nel caso di contratto a termine con scadenza iniziale oltre i dodici mesi è richiesta, immediatamente, l’indicazione di una causale.
Il Decreto legge entrato in vigore dal 5 maggio, ha modificato la previsione delle tipologie delle causali che giustificano il contratto a termine oltre i primi 12 mesi.
La possibilità di assunzione a termine oltre i primi 12 mesi si avrà quindi:
a. nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU;
b. in assenza delle previsioni previste alla lettera a) precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
La nuova disposizione vuole dare impulso ai contratti collettivi, soprattutto nazionali, perché prevedano le causali giustificative per il contratto di lavoro a tempo determinato in presenza di ben definite e specifiche esigenze.
Le causali previste dalla precedente normativa, al contrario, erano tali da rendere difficoltoso il riconoscimento dei requisiti per il prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 12 mesi.
La prima e più rilevante novità riguarda la disciplina dei rinnovi dei contratti a tempo determinato (sia diretti, sia a scopo di somministrazione), che viene equiparata a quella delle proroghe.
La versione iniziale del decreto lavoro aveva infatti mantenuto la regola che il rinnovo, pur entro i primi 12 mesi, avrebbe comunque richiesto la causale.
L’emendamento, che modifica il recente Decreto, prevede invece, al pari di della regola per la proroga, che anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente nei primi 12 mesi: la causale servirà solo quando la sommatoria della durata dei rapporti (contratto iniziale e rinnovi) determinerà il superamento di 12 mesi complessivi.
Una semplificazione importante per i datori di lavoro, che potranno gestire in modo più flessibile i rapporti di lavoro nella fase iniziale.
Una regola transitoria sembra prevedere che per tutti i rapporti a termine (anche a scopo di somministrazione), il calcolo della soglia dei 12 mesi, che farà scattare l’obbligo di giustificare con la causale le proroghe e i rinnovi, si dovranno considerare solo i periodi di lavoro intervenuti dal 5 maggio 2023.
Ricordiamo le norme attualmente in vigore che non sono state modificate dai recenti interventi del Governo:
la disciplina della durata massima non eccedente i 24 mesi;
la possibilità di accertare la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive che richiedono la necessità di prevedere un contratto della durata superiore a 24 mesi, ed entro il limite dei 36, presso le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (cd. Contratto in deroga assistita);
i limiti numerici dei lavoratori a termine in proporzione all'organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
le esenzioni ai limiti numerici in caso di: avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi; attività stagionali; sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori over 50;
le addizionali che il datore di lavoro è tenuto a pagare in caso di rinnovi del contratto a termine.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
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© Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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