Con un Decreto Legge (n.167/2024) pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochissimi giorni fa, sono stati modificati i requisiti richiesti per l’ottenimento, da parte dei soli lavoratori dipendenti, di una indennità una tantum, per l’anno 2024, pari a €. 100,00, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Chi vi scrive, quindi, ha dovuto modificare all’ultimo momento la presente informativa che riportava quanto era già stato previsto dal Decreto Omnibus (convertito in Legge 143/2024) di ottobre 2024 che prevedeva diversi e molto più ristretti requisiti per l’ottenimento del Bonus in parola.
L’indennità spetta solamente ai lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro.
Aver percepito un reddito complessivo non superiore a €. 28.000,00 per l’anno di imposta 2024.
Nella determinazione del reddito complessivo si deve tenere conto:
Il lavoratore deve avere capienza fiscale.
In particolare, l'imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.
Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus).
Il bonus, quindi, spetta al lavoratore in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente di fatto ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità:
FIGLI A CARICO: si considerano fiscalmente a carico il coniuge e i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840.51 ovvero a € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.
CONVIVENTI DI FATTO: nella relazione illustrativa al d.l. n. 167 del 2024 è precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».
La recente circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate, riporta alcuni esempi per aiutare il lavoratore nella difficile individuazione di spettanza o meno del beneficio.
Il Bonus non è cumulabile neanche in misura frazionata con altro Bonus Natale percepito dal coniuge/parte dell’unione civile: l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Il Bonus Natale, verrà erogato in busta paga con la tredicesima mensilità, solamente previa richiesta del lavoratore dipendente che dovrà attestare con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di avere i requisiti richiesti, indicando i codici fiscali del coniuge o convivente di fatto e dei figli a carico.
Qualora il dipendente abbia svolto più attività di lavoro dipendente durante l’anno, dovrà allegare anche le certificazioni uniche dei precedenti datori di lavoro allo scopo di poter determinare correttamente l’indennità spettante.
Nel caso della coesistenza di più rapporti di lavoro attivi al momento dell’erogazione del bonus (ad esempio più contratti di lavoro part-time), l’indennità verrà erogata da un unico datore di lavoro scelto dal lavoratore , che dovrà indicare tutti i dati relativi agli altri rapporti di lavoro al fine di consentire la corretta determinazione dell’indennità spettante.
Poiché il Bonus verrà erogato prima del termine dell’anno fiscale in corso, in caso di superamento del limite reddituale, il datore di lavoro provvederà al recupero in sede di conguaglio fiscale.
Qualora il dipendente non fornisca l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti, sarà sempre possibile il recupero dell’indennità al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 (scelta consigliata se si fosse già molto vicini ai limiti di reddito previsti o non ci fosse la certezza dell’effettivo carico fiscale del figlio).
La presente informativa rappresenta una breve sintesi delle norme in vigore, che sono state oggetto di modifiche normative recenti ancora non completamente chiarite.
Il nostro studio è a disposizione per i possibili approfondimenti.