Assunzione lavoratori: i doveri di formazione


IN VIGORE DAL 25 MAGGIO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di salute e sicurezza entrerà in vigore dal 25 maggio 2026. Numerose le novità in tema di obblighi formativi sia per i lavoratori che per le altre figure interessate quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc. In questo breve articolo, ci occupiamo dei nuovi stringenti obblighi di formazione all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
 

LA FORMAZIONE DEI NUOVI ASSUNTI DAL 25 MAGGIO 2026

Le nuove norme su salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, che entreranno in vigore il 25 maggio 2026, saranno di particolare impatto per tutte le aziende.
In particolare non sarà più possibile completare la formazione dei lavoratori, nuovi assunti, entro il termine dei 60 giorni successivi all’assunzione. Dal 25 maggio 2026, infatti, la formazione dovrà essere impartita prima che il lavoratore inizi la propria attività in azienda.
Malgrado vi siano interpretazioni meno rigorose della norma, sembra chiaro che il legislatore non abbia previsto che il lavoratore possa effettuare la formazione prima dell’assunzione, quando ancora il rapporto di lavoro non è costituito.
La formazione, infatti, è un obbligo che nasce con l’assunzione, visto che le ore dei corsi sono equiparate alle ore lavorative , retribuite e collocate nello stesso orario di lavoro.
La conseguenza è che il lavoratore, pur assunto, non potrà svolgere la sua attività all’interno dell’azienda se non sarà già formato.
 

COSA DOVRANNO FARE LE AZIENDE DAL 25 MAGGIO 2026?

La nuova norma obbligherà le aziende ad una pianificazione precisa delle nuove assunzioni e, più in generale, del nuovo ingresso in azienda di chiunque vi presterà attività (non necessariamente quindi solo personale dipendente), in modo da far coincidere l’inizio del rapporto con la partecipazione, da parte del nuovo lavoratore, ai corsi di formazione obbligatori per la salute e sicurezza 
 

QUALI SONO I CORSI DA FARE?

Oltre alla parte generale, che può essere valida per tutta la vita lavorativa ( salvo l’obbligo di aggiornamento quinquennale), la formazione deve essere accuratamente studiata in base ai rischi inerenti alla mansione svolta.
A questo proposito, quindi, mentre la formazione già acquisita e documentata per la parte generale, potrà essere ritenuta valida anche presso il nuovo datore di lavoro, la formazione specifica già acquisita presso un precedente datore di lavoro, dovrà essere valutata ed eventualmente integrata in funzione del nuovo ambiente di lavoro, pur in presenza di analoga mansione.
Frequentemente, infatti, il contesto lavorativo del datore di lavoro precedente può essere diverso da quello della nuova azienda pur operando entrambi nello stesso settore.
Infine, anche le stesse competenze pratiche avranno necessità di un addestramento specifico, reale, documentato e svolto prima dell’inizio dell’operatività richiesta.
 

LA DEROGA PER IL SETTORE DEL TURISMO

La nuova norma prevede solo una deroga per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che potranno completare la formazione e l’addestramento specifico entro 30 giorni dall’inizio del rapporto o del contratto di lavoro interinale.
La giustificazione di questa deroga va ricercata nelle evidenti necessità organizzative che diventano spesso incompatibili con cicli di lavoro brevissimi e picchi occupazionali concentrati. Non per questo, però, si deve ritenere che vi sia un’attenuazione dei doveri di formazione che devono essere sempre tarati sulla mansione svolta e i rischi relativi, per i quali il datore di lavoro deve fare sempre una attenta valutazione ed operare in modo di evitare le conseguenze di un mancato addestramento.
 

ABILITAZIONI PER ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO O PER L’USO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE

Da segnalare che è stato inserito il carroponte nell’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008) e non un semplice corso di formazione. Per l’abilitazione è necessario frequentare un corso di formazione, erogato da enti di formazione accreditati alla regione, specifico per la tipologia di comando del carroponte: pulsantiera pensile o radiocomando oppure comando in cabina.

La presente informativa rappresenta una breve sintesi degli elementi da tenere in considerazione.
Il nostro studio è comunque a disposizione per i possibili approfondimenti.

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