Assegno unico: dal 1° luglio si parte, ma non per tutti


Assegno Unico: dal 1° luglio si parte, ma non per tutti

Di seguito una breve sintesi delle novità sull’argomento, tratta dagli approfondimenti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale dell’Ordine.
 
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 ha approvato un decreto-legge (D.L. n. 79/2021) contenente una misura “ponte” che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022.
 
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente circolare, questa misura avrebbe dovuto vedere la luce il 1° luglio 2021, salvo poi essere rinviata, per la generalità degli aventi diritto, a gennaio 2022.
 

Dal 1° Luglio l’assegno unico a chi non percepisce gli assegni al nucleo familiare

Se nel cronoprogramma iniziale si parlava di una partenza generalizzata dal 1° luglio 2021, il Governo ha disegnato un percorso per tappe, che inizialmente aprirà le porte del nuovo strumento di sostegno solo per chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare.
 
Questi ultimi, invece, continueranno a essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma saranno incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.
 

Chi può richiedere l’assegno unico?

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a €. 50mila annui.
Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.
 
Parliamo quindi di lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi.
 
In questa norma “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.
 
Si tratta di una platea di oltre due milioni di persone che finora potevano usufruire solo di detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico.
Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale.
Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico.
In particolare, ne beneficeranno:
  • le famiglie con lavoratori dipendenti;
  • le famiglie con lavoratori autonomi;
  • le famiglie con disoccupati e incapienti.
 

Quale sarà l’importo dell’assegno?

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia, attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.
 
Si andrà comunque da un minimo di €. 30 a un massimo di €. 217,8 al mese per ciascun figlio:
  • se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di €. 50;
  • il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a €. 1.056 per nucleo e €. 674 per figlio.
 
L’assegno sarà garantito con Isee fino a €. 50mila, che è il limite massimo di Isee entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l’assegno mensile sarà di €. 30 per nuclei con due figli e di 40 per quelli con tre. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
La domanda entro il 30 settembre può essere retroattiva
Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all’Inps o ai patronati, secondo le regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno.
 
Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
 

Come verrà erogato?

L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente.
In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
 

L’importo degli assegni familiari aumenterà

Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
  • €. 37,5 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • €. 55 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
 

Compatibilità col reddito di cittadinanza

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

[Fonte: Approfondimento dell’11/06/2021 - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro]
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
 
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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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