Al fine di contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che in questi mesi è diventato molto pesante, il Governo ha previsto una nuova misura per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022 decreto Aiuti ter).
Si tratta del BONUS di €. 150, indennità una tantum, che verrà erogata, almeno per buona parte degli aventi diritto, con la retribuzione del mese di novembre 2022 che verrà pagata a dicembre.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e potrà essere percepita una sola volta da ciascun soggetto.
Si può dire che questo nuovo Bonus sia analogo a quello di 200 euro erogato con la busta paga di luglio, ma con modifiche sostanziali sui requisiti per l’ottenimento.
Come per il precedente Bonus, molti saranno i soggetti che ne beneficeranno: non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata; percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile.
Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti.
Per i dipendenti l’indennità sarà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.
Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’una tantum di 150 euro sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre, pagata a dicembre, automaticamente in busta paga; non servirà quindi alcuna domanda da parte degli interessati.
Tuttavia, poiché ogni soggetto potrà beneficiare una sola volta del Bonus, il datore di lavoro dovrà acquisire, preventivamente, la dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni per le quali benefici già dello stesso Bonus.
L’indennità sarà erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali).
Il datore di lavoro potrà compensare le somme erogate ai dipendenti con i contributi che nello stesso mese dovranno essere pagati all’INPS, secondo le istruzioni emanate dall’INPS stesso.
Potranno beneficiare del Bonus i lavoratori dipendenti che nel mese di novembre avranno una retribuzione non superiore all’importo di €. 1.538,00.
Non sono previsti gli ulteriori requisiti che erano stati richiesti per il Bonus precedente.
Gli stessi aventi diritto dovranno però dichiarare al datore di lavoro di non essere titolari di prestazioni già beneficiarie del Bonus (per esempio di non essere titolari di pensioni o di appartenere ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza).
L’indennità di 150 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza, a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro.
Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, il Bonus spetterà nella misura prevista.
Poiché è possibile che il dipendente in part-time lavori contemporaneamente presso altro datore di lavoro, prima di erogare il Bonus ci si dovrà cautelare acquisendo una dichiarazione, dallo stesso soggetto, di non ricevere il Bonus dall’altro datore di lavoro.
I lavoratori domestici, titolari di uno o più rapporti di lavoro, per ricevere il Bonus dovranno farne richiesta all’INPS anche tramite un patronato.
Oltre ai lavoratori dipendenti vi sono altre categorie di soggetti che potranno beneficiare del Bonus.
Come per il Bonus precedente, per queste categorie sarà direttamente l’INPS a gestire l’erogazione
su apposita istanza per
Co.co.co ex art. 409 cpc, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e dottorandi di ricerca con rapporti attivi al 18.5.2022 e con reddito anno 2021 da tali rapporti non superiore a 20.000 euro.
Lavoratori autonomi dello spettacolo, che abbiano percepito nel 2021 un reddito dal suddetto rapporto non superiore a 20.000 euro e abbiano avuto almeno 50 contributi giornalieri versati.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che abbiano svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e reddito del 2021 non superiore a 20.000,00 euro.
senza specifica istanza per
I titolari di pensione o di altro assegno sociale; o di trattamenti di accompagnamento alla pensione, titolari nel 2021 di un reddito Irpef non superiore a 20.000 euro (nel caso la pensione sia erogata da altro Ente sarà quest’ultimo ad erogare il Bonus).
I percettori di Naspi o Dis-Coll.
I percettori di disoccupazione agricola nell’anno 2022, ma di competenza del 2021.
I nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei componenti benefici come singola dell’indennità una tantum.
Potranno usufruire del Bonus anche i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il requisito per ottenere il Bonus in parola è non aver superato nell’anno 2021 un reddito complessivo di 20.000,00 euro.
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© Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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